Art. 5

Operazioni da segnalare su richiesta dell’Agenzia

In vigore dal 30 gen 2026
Operazioni da segnalare su richiesta dell’Agenzia 1.   Le seguenti operazioni relative a prodotti energetici all’ingrosso che riguardano l’energia elettrica o il gas naturale sono segnalate solo su richiesta motivata dell’Agenzia e su base ad hoc: a) operazioni infragruppo, a meno che non siano concluse su mercati organizzati; b) operazioni concernenti la consegna fisica dell’energia elettrica prodotta da una singola unità di produzione con una capacità pari o inferiore a 10 MW o da diverse unità di produzione con una capacità complessiva pari o inferiore a 10 MW, a meno che non siano concluse su mercati organizzati; c) operazioni concernenti la consegna fisica del gas naturale prodotto da un singolo impianto di produzione di gas naturale con una capacità di produzione pari o inferiore a 20 MW o da diverse unità di produzione con una capacità complessiva pari o inferiore a 20 MW, a meno che non siano concluse su mercati organizzati; d) operazioni relative alle reti di gasdotti a monte quali definite all’, punto 16), della direttiva (UE) 2024/1788, a meno che non siano concluse su mercati organizzati; e) operazioni relative allo stoccaggio di gas naturale e non contemplate dall’ del presente regolamento; f) operazioni relative a misure di ridispacciamento basate sul mercato concluse tra i gestori dei sistemi di trasmissione e gli operatori di mercato, salvo se già disciplinate dagli o 4 del presente regolamento; g) ordini effettuati a voce dai broker nel quadro dei relativi servizi e non figuranti su schermi elettronici; h) operazioni relative a servizi di bilanciamento del gas non ancora segnalate a norma dell’; i) informazioni dettagliate sulle allocazioni primarie di capacità qualora non siano state presentate offerte e il processo di allocazione non abbia dato luogo all’allocazione di capacità. 2.   Gli operatori di mercato che effettuano unicamente le operazioni di cui al paragrafo 1, lettere b), c), o d), del presente articolo non sono tenuti a registrarsi presso l’autorità nazionale di regolamentazione ai sensi dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1227/2011. 3.   Gli operatori di mercato che concludono le operazioni di cui al paragrafo 1 tengono un registro delle informazioni dettagliate relative a tali operazioni per almeno cinque anni dopo averle concluse. 4.   Se formula una richiesta ad hoc a norma del paragrafo 1 del presente articolo, l’Agenzia ne informa l’autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui l’operatore di mercato è registrato a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1227/2011.
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