Art. 2
Definizioni
In vigore dal 30 gen 2026
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«domanda»: richiesta dell’autorizzazione rilasciata dall’Agenzia a fornire servizi di IIP o RRM in applicazione dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, e dell’articolo 9 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1227/2011;
2)
«richiedente»: persona giuridica che presenta una domanda;
3)
«cliente dell’IIP»: l’operatore di mercato o l’autorità competente per i piani di emergenza di cui all’, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 1227/2011, per conto del o della quale l’IIP pubblica informazioni e trasmette all’Agenzia segnalazioni di informazioni privilegiate;
4)
«cliente dell’RRM»: il soggetto tenuto al rispetto degli obblighi di segnalazione in applicazione degli articoli 7 quater e 8 del regolamento (UE) n. 1227/2011, per conto del quale l’RRM trasmette all’Agenzia le registrazioni di dati, o il soggetto che, ai fini della comunicazione del book di negoziazione a norma dell’, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) n. 1227/2011, figura all’, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 1227/2011;
5)
«registrazione di dati»: qualsiasi operazione, compresi gli ordini di compravendita, e qualsiasi dato fondamentale da segnalare all’Agenzia in applicazione degli articoli 7 quater e 8 del regolamento (UE) n. 1227/2011 e in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2026/256 della Commissione (5);
6)
«segnalazione di informazioni privilegiate»: segnalazione che contiene informazioni privilegiate divulgate all’Agenzia in applicazione degli del regolamento (UE) n. 1227/2011 e in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2026/256;
7)
«giorno lavorativo»: qualsiasi giorno diverso dal sabato, dalla domenica o da un giorno festivo ai sensi del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (6).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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