Art. 8

Meccanismo di compensazione

In vigore dal 26 gen 2026
Meccanismo di compensazione 1.   Per il segmento di flotta interessato, uno Stato membro può adottare norme nazionali su un meccanismo di compensazione al fine di concedere, nel 2026, ai pescherecci ammissibili battenti la sua bandiera un’assegnazione supplementare di giorni di pesca secondo quanto disposto dal paragrafo 2 e calcolata conformemente ai paragrafi 7 e 8, purché il peschereccio che riceve tale assegnazione supplementare soddisfi una o più delle condizioni seguenti stabilite a livello nazionale: a) il peschereccio utilizza una rete da traino con sacco a maglie quadrate di almeno 45 mm quando pesca nella piattaforma continentale e sul versante superiore; b) il peschereccio utilizza una rete da traino con sacco a maglie quadrate di almeno 50 mm quando pesca nella piattaforma continentale e sul versante superiore e in acque profonde; c) l’attività del peschereccio è soggetta a un periodo di chiusura che vieta ai pescherecci da traino di praticare attività di pesca a profondità comprese tra 100 m e 500 m per almeno sei settimane consecutive tra febbraio e settembre; d) l’attività del peschereccio è soggetta a un periodo di chiusura che vieta ai pescherecci da traino di praticare attività di pesca nelle GSA 8, 9, 10 e 11 della CGPM per almeno quattro settimane consecutive tra marzo e ottobre; e) l’attività del peschereccio è soggetta a un periodo di chiusura che vieta ai pescherecci da traino di praticare attività di pesca nelle GSA 1, 2, 5, 6 e 7 della CGPM per almeno quattro settimane consecutive tra marzo e ottobre; f) almeno il 5 % dei luoghi di pesca del peschereccio a profondità comprese tra 100 m e 500 m rientra in una zona soggetta a un periodo di chiusura di 12 mesi durante il quale sono vietate le attività di pesca; g) i luoghi di pesca del peschereccio rientrano in una zona di chiusura temporanea stabilita al fine di ridurre di almeno il 20 % le catture di riproduttori di nasello; h) i luoghi di pesca del peschereccio rientrano in una zona di chiusura temporanea stabilita al fine di ridurre le catture di giovanili di tutte le specie demersali di almeno il 25 % o le catture di riproduttori di tutte le specie demersali di almeno il 20 %; i) i luoghi di pesca del peschereccio sono soggetti a una chiusura permanente dell’attività di pesca con pescherecci da traino adibiti alla pesca del gambero viola e del gambero rosso in acque profonde a una profondità inferiore a 600 m; j) i luoghi di pesca del peschereccio sono soggetti a una chiusura permanente dell’attività di pesca con pescherecci da traino che pescano in acque profonde a una profondità inferiore a 800 m; k) il peschereccio utilizza una rete da traino a divergenti volanti, divergenti pelagici, divergenti a basso contatto o altri divergenti che riduce il contatto dei divergenti e dell’attrezzo con il fondale marino, al fine di preservare gli habitat ittici essenziali delle specie demersali; l) il peschereccio utilizza un attrezzo altamente selettivo che, secondo uno studio dello CSTEP, presenta caratteristiche tecniche che consentono di ridurre le catture di giovanili di tutte le specie demersali di almeno il 25 % o le catture di riproduttori di tutte le specie demersali di almeno il 20 % rispetto al 2020, ad esempio una griglia di selezione avente distanza tra le sbarre di 20 mm; m) almeno il 10 % dei luoghi di pesca del peschereccio a profondità comprese tra 300 m e 600 m rientra in una zona soggetta a una chiusura permanente dell’attività di pesca con pescherecci da traino adibiti alla pesca dello scampo nella GSA 6, 9 o 11 della CGPM; n) lo Stato membro interessato attua una cessazione definitiva compresa tra il 5 % e il 10 % della flotta interessata o una cessazione definitiva superiore al 10 % della flotta interessata. 2.   L’assegnazione di giorni di pesca supplementari di cui al paragrafo 1 è calcolata come segue: a) se un peschereccio soddisfa la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a), uno Stato membro può aumentare del 9,3 % l’assegnazione di giorni di pesca, salvo qualora: — il peschereccio interessato attui tale misura prima del 1o maggio 2026, nel qual caso l’assegnazione di giorni di pesca può essere aumentata del 18,6 %; — i pescherecci che attuano tale misura prima del 1o maggio 2026 rappresentino complessivamente più del 40 % della flotta dello Stato membro interessato nell’EMU, nel qual caso l’assegnazione di giorni di pesca può essere aumentata del 25 %; — la misura si applichi a tutti i pescherecci dello Stato membro interessato nell’EMU prima del 1o maggio 2026, nel qual caso l’assegnazione di giorni di pesca può essere aumentata del 30 %; — il peschereccio interessato abbia già attuato tale misura nel 2025 e continui ad attuarla nel 2026 senza interruzione, nel qual caso l’assegnazione di giorni di pesca per tale peschereccio può essere aumentata del 37 %; le percentuali di cui alla presente lettera non possono essere cumulate; b) se un peschereccio soddisfa la condizione di cui al paragrafo 1, lettera b), uno Stato membro può aumentare del 15,4 % l’assegnazione di giorni di pesca, salvo qualora: — il peschereccio interessato attui tale misura prima del 1o maggio 2026, nel qual caso l’assegnazione di giorni di pesca può essere aumentata del 30,8 %; — i pescherecci che attuano tale misura prima del 1o maggio 2026 rappresentino complessivamente più del 40 % della flotta dello Stato membro interessato nell’EMU, nel qual caso l’assegnazione di giorni di pesca può essere aumentata del 40 %; — la misura si applichi a tutti i pescherecci dello Stato membro interessato nell’EMU prima del 1o maggio 2026, nel qual caso l’assegnazione di giorni di pesca può essere aumentata del 50 %; o — il peschereccio interessato abbia già attuato tale misura nel 2025 e continui ad attuarla nel 2026 senza interruzione, nel qual caso l’assegnazione di giorni di pesca per tale peschereccio può essere aumentata del 55 %; le percentuali di cui alla presente lettera non possono essere cumulate; c) se l’attività del peschereccio è soggetta alla condizione di cui al paragrafo 1, lettera c), uno Stato membro può aumentare del 10 % l’assegnazione di giorni di pesca, salvo qualora il peschereccio interessato sia già stato soggetto a tale condizione nel 2025 e continui a esservi soggetto nel 2026, nel qual caso l’assegnazione di giorni di pesca per tale peschereccio può essere aumentata del 12 %; le percentuali di cui alla presente lettera non possono essere cumulate; d) se l’attività del peschereccio è soggetta alla condizione di cui al paragrafo 1, lettera d), uno Stato membro può aumentare del 15 % l’assegnazione di giorni di pesca, salvo qualora il peschereccio interessato non sia già stato soggetto a tale condizione nel 2025 e continui a esservi soggetto nel 2026, nel qual caso l’assegnazione di giorni di pesca per tale peschereccio può essere aumentata del 18 %; se la chiusura è prorogata ininterrottamente per altre settimane, l’assegnazione di giorni di pesca per tale peschereccio può essere aumentata del 2 % per ogni settimana supplementare; le percentuali di cui alla presente lettera non possono essere cumulate; e) se l’attività del peschereccio è soggetta alla condizione di cui al paragrafo 1, lettera e), uno Stato membro può aumentare del 15 % l’assegnazione di giorni di pesca, salvo qualora il peschereccio interessato sia già stato soggetto a tale condizione nel 2025 e continui a esservi soggetto nel 2026, nel qual caso l’assegnazione di giorni di pesca per tale peschereccio può essere aumentata del 18 %; se la chiusura è prorogata ininterrottamente per altre settimane, l’assegnazione di giorni di pesca per tale peschereccio può essere aumentata del 2 % per ogni settimana supplementare; le percentuali di cui alla presente lettera non possono essere cumulate; f) se il peschereccio è soggetto alla condizione di cui al paragrafo 1, lettera f), uno Stato membro può aumentare del 4 % l’assegnazione di giorni di pesca; g) se l’attività del peschereccio è soggetta alla condizione di cui al paragrafo 1, lettera g), uno Stato membro può aumentare del 13 % l’assegnazione di giorni di pesca, salvo qualora il peschereccio interessato sia già stato soggetto a tale misura nel 2025 e continui a esservi soggetto nel 2026, nel qual caso l’assegnazione di giorni di pesca per tale peschereccio può essere aumentata del 15 %; Le percentuali di cui alla presente lettera non possono essere cumulate; h) se l’attività del peschereccio è soggetta alla condizione di cui al paragrafo 1, lettera h), uno Stato membro può aumentare del 3 % l’assegnazione di giorni di pesca; i) se l’attività del peschereccio è soggetta alla condizione di cui al paragrafo 1, lettera i), uno Stato membro può aumentare del 6 % l’assegnazione di giorni di pesca; j) se l’attività del peschereccio è soggetta alla condizione di cui al paragrafo 1, lettera j), uno Stato membro può aumentare del 3 % l’assegnazione di giorni di pesca, che può essere aumentata del 5 % nel caso in cui tale misura sia già stata attuata nel 2025; k) se un peschereccio soddisfa la condizione di cui al paragrafo 1, lettera k), uno Stato membro può aumentare del 3 % l’assegnazione di giorni di pesca; l) se un peschereccio soddisfa la condizione di cui al paragrafo 1, lettera l), uno Stato membro può aumentare del 3 % l’assegnazione di giorni di pesca; m) se l’attività del peschereccio è soggetta alla condizione di cui al paragrafo 1, lettera m), uno Stato membro può aumentare dell’8 % l’assegnazione di giorni di pesca; n) se l’attività del peschereccio è soggetta alla condizione di cui al paragrafo 1, lettera n), uno Stato membro può aumentare del 15 % l’assegnazione di giorni di pesca, salvo qualora si applichi una cessazione definitiva di oltre il 10 % della flotta interessata, nel qual caso lo Stato membro può aumentare del 30 % l’assegnazione di giorni di pesca. 3.   Lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione i progetti di atti legislativi nazionali relativi alle condizioni selezionate per il meccanismo di compensazione di cui al paragrafo 1 almeno un mese prima della loro adozione. 4.   Lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione le informazioni seguenti: a) l’elenco dei pescherecci battenti la loro bandiera che soddisfano una delle condizioni per la compensazione di cui ai paragrafi 1 e 2; e b) il relativo numero di giorni di pesca supplementari. 5.   La notifica dell’assegnazione supplementare di giorni di pesca è trasmessa alla Commissione entro il 31 luglio 2026. Se lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione la notifica dell’assegnazione supplementare di giorni di pesca dopo il 31 luglio 2026, le percentuali di cui al paragrafo 2 sono dimezzate. 6.   Ogni mese lo Stato membro interessato trasmette separatamente alla Commissione lo sforzo utilizzato da imputare all’assegnazione supplementare di cui al paragrafo 2, utilizzando i codici di comunicazione specifici predisposti a tal fine. 7.   Lo Stato membro interessato calcola l’assegnazione supplementare di giorni di pesca sulla base del valore di riferimento che corrisponde allo sforzo di pesca massimo consentito fissato dal regolamento (UE) 2024/259, in proporzione al corrispondente numero di pescherecci ammissibili interessati dalle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2. 8.   Lo Stato membro interessato non assegna giorni di pesca supplementari che comporterebbero il superamento dello sforzo di pesca massimo consentito fissato per il pertinente gruppo di sforzo di pesca nel regolamento (UE) 2024/259, vale a dire all’allegato III e all’. 9.   Lo Stato membro interessato rafforza il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza dei pescherecci di cui al presente articolo al fine di garantire il rispetto delle condizioni di ammissibilità stabilite nel paragrafo 1 e nelle corrispondenti misure nazionali. 10.   Lo Stato membro interessato può trasferire giorni supplementari assegnati a norma del presente articolo tra i pescherecci che attuano le stesse condizioni, purché applichi un fattore di conversione corroborato dai migliori pareri scientifici disponibili. 11.   Qualora il peschereccio interessato soddisfi le condizioni stabilite al paragrafo 1, lettere a) e b), il numero di giorni supplementari di pesca assegnati a tale peschereccio a norma del paragrafo 2, lettere a) e b), può essere cumulato.
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