Art. 9

Misure correttive per il nasello nelle GSA 1, 2, 5, 6 e 7 della CGPM e per lo scampo nella GSA 6 della CGPM

In vigore dal 26 gen 2026
Misure correttive per il nasello nelle GSA 1, 2, 5, 6 e 7 della CGPM e per lo scampo nella GSA 6 della CGPM 1.   Il presente articolo si applica alle attività di pesca esercitate dai pescherecci dell’Unione adibiti alla cattura del nasello (Merluccius merluccius) nelle GSA 1, 2, 5, 6 e 7 della CGPM e dello scampo (Nephrops norvegicus) nella GSA 6 della CGPM. 2.   Il limite massimo di cattura del nasello per i pescherecci dell’Unione che utilizzano reti da imbrocco e tramagli (GNS, GTR, GND) nelle acque dell’Unione del Mar Mediterraneo occidentale figura nell’allegato IV. 3.   Gli Stati membri adottano, per lo scampo, una taglia minima di riferimento per la conservazione di almeno 25 mm di lunghezza del carapace (LC). 4.   Il presente articolo non si applica alle operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché quest’ultima si svolga nel rispetto dell’ del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).
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