Art. 6
Lampuga
In vigore dal 26 gen 2026
Lampuga
1. Il presente articolo si applica a tutte le attività di pesca pelagica a fini commerciali esercitate da pescherecci dell’Unione adibiti alla cattura della lampuga (Coryphaena hippurus) con l’uso di FAD nel Mar Mediterraneo. Si applica anche alla pesca ricreativa della lampuga nel Mar Mediterraneo.
2. La capacità massima della flotta, espressa in numero di pescherecci, kW e stazza lorda (gross tonnage - GT), per i pescherecci dell’Unione autorizzati a pescare la lampuga è stabilita nell’allegato III.
3. Il numero massimo di FAD per ogni peschereccio autorizzato a pescare la lampuga è stabilito nell’allegato III.
4. Il livello massimo delle catture di lampuga non supera i livelli stabiliti nell’allegato III.
5. La pesca ricreativa della lampuga è autorizzata dal 15 agosto al 31 dicembre e il numero massimo di catture è limitato a 10 kg o a cinque esemplari di qualsiasi taglia, per persona, al giorno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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