Art. 16
Gamberi di profondità
In vigore dal 26 gen 2026
Gamberi di profondità
1. Il presente articolo si applica a tutte le attività di pesca dei pescherecci dell’Unione e ad altre attività di pesca dell’Unione per la cattura del gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea) e del gambero viola (Aristeus antennatus) nel Canale di Sicilia.
2. La capacità massima della flotta, espressa in kW, GT e numero di pescherecci a strascico autorizzati a pescare gli stock demersali rientranti nell’ambito di applicazione del presente articolo, è stabilita nell’allegato VI.
3. Il livello massimo delle catture non supera i livelli stabiliti nell’allegato VI.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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