Art. 16 · Gamberi di profondità

Art. 16

Gamberi di profondità

In vigore dal 26 gen 2026
Gamberi di profondità 1.   Il presente articolo si applica a tutte le attività di pesca dei pescherecci dell’Unione e ad altre attività di pesca dell’Unione per la cattura del gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea) e del gambero viola (Aristeus antennatus) nel Canale di Sicilia. 2.   La capacità massima della flotta, espressa in kW, GT e numero di pescherecci a strascico autorizzati a pescare gli stock demersali rientranti nell’ambito di applicazione del presente articolo, è stabilita nell’allegato VI. 3.   Il livello massimo delle catture non supera i livelli stabiliti nell’allegato VI.
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