Art. 17

Trasmissione dei dati

In vigore dal 26 gen 2026
Trasmissione dei dati Nel trasmettere alla Commissione i dati relativi agli sbarchi dei quantitativi degli stock catturati conformemente agli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri utilizzano i codici degli stock indicati nell’allegato VI del presente regolamento.
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