Art. 35
FAD derivanti e navi d’appoggio
In vigore dal 26 gen 2026
FAD derivanti e navi d’appoggio
1. I FAD derivanti sono dotati di boe strumentali. È vietato l’uso di altre boe, quali le boe di radiosegnalazione.
2. Un peschereccio a cianciolo non segue mai più di 250 boe operative.
3. Il numero massimo di boe strumentali che possono essere acquistate annualmente per ogni peschereccio a cianciolo è fissato a 400.
4. Le navi d’appoggio devono essere in numero massimo di tre per almeno 12 pescherecci a cianciolo, tutti battenti bandiera di uno Stato membro. Il presente paragrafo non si applica agli Stati membri che utilizzano una sola nave d’appoggio.
5. Un peschereccio a cianciolo non è mai coadiuvato da più di una nave d’appoggio battente bandiera di uno Stato membro.
6. L’Unione non iscrive navi d’appoggio nuove o supplementari nel registro dei pescherecci autorizzati della IOTC.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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