Art. 35 · FAD derivanti e navi d’appoggio

Art. 35

FAD derivanti e navi d’appoggio

In vigore dal 26 gen 2026
FAD derivanti e navi d’appoggio 1.   I FAD derivanti sono dotati di boe strumentali. È vietato l’uso di altre boe, quali le boe di radiosegnalazione. 2.   Un peschereccio a cianciolo non segue mai più di 250 boe operative. 3.   Il numero massimo di boe strumentali che possono essere acquistate annualmente per ogni peschereccio a cianciolo è fissato a 400. 4.   Le navi d’appoggio devono essere in numero massimo di tre per almeno 12 pescherecci a cianciolo, tutti battenti bandiera di uno Stato membro. Il presente paragrafo non si applica agli Stati membri che utilizzano una sola nave d’appoggio. 5.   Un peschereccio a cianciolo non è mai coadiuvato da più di una nave d’appoggio battente bandiera di uno Stato membro. 6.   L’Unione non iscrive navi d’appoggio nuove o supplementari nel registro dei pescherecci autorizzati della IOTC.
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