Art. 37
Pesca con cianciolo
In vigore dal 26 gen 2026
Pesca con cianciolo
1. I pescherecci a cianciolo non svolgono attività di pesca del tonno albacora (Thunnus albacares), del tonno obeso (Thunnus obesus) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis):
a)
dalle ore 00:00 del 6 agosto 2026 alle ore 24:00 dell’8 ottobre 2026 o dalle ore 00:00 del 9 novembre 2026 alle ore 24:00 dell’11 gennaio 2027 nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:
—
le coste americane del Pacifico,
—
longitudine 150° O,
—
latitudine 40° N,
—
latitudine 40° S; e
b)
dalle ore 00:00 del 9 ottobre 2026 alle ore 24:00 dell’8 novembre 2026 nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:
—
longitudine 96° O,
—
longitudine 110° O,
—
latitudine 4° N,
—
latitudine 3° S.
2. Per ciascuno dei pescherecci di cui al paragrafo 1 battenti bandiera di uno Stato membro, tale Stato membro di bandiera comunica alla Commissione, anteriormente al 15 giugno 2026, il periodo di chiusura di cui al paragrafo 1, lettera a), scelto dal peschereccio.
3. I pescherecci a cianciolo adibiti alla pesca del tonno nella zona della convenzione IATTC tengono a bordo e, successivamente, trasbordano o sbarcano tutti gli esemplari di tonno albacora, tonno obeso e tonnetto striato catturati.
4. Il paragrafo 3 non si applica:
a)
se il pesce è ritenuto inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia; o
b)
quando, nel corso dell’ultima retata di una bordata, potrebbe non esserci più lo spazio sufficiente per stivare tutto il tonno catturato in quella retata.
5. Per ciascuno dei pescherecci a cianciolo operanti nella zona della convenzione IATTC e battenti bandiera di uno Stato membro, tale Stato membro di bandiera trasmette alla Commissione, entro il 1o febbraio, i dati relativi alle catture annue di tonno obeso nella zona della convenzione IATTC nell’anno precedente. La Commissione raccoglie e trasmette tempestivamente tali informazioni al segretariato della IATTC.
6. I periodi di chiusura di cui al paragrafo 1 sono prorogati per i pescherecci a cianciolo dell’Unione sulla base delle loro catture di tonno obeso seguenti nella zona della convenzione IATTC nell’anno precedente come segue:
a)
per i pescherecci che hanno catturato tra le 1 200 e le 1 499 tonnellate, il periodo di chiusura è prorogato di 10 giorni;
b)
per i pescherecci che hanno catturato tra le 1 500 e le 1 799 tonnellate, il periodo di chiusura è prorogato di 13 giorni;
c)
per i pescherecci che hanno catturato tra le 1 800 e le 2 099 tonnellate, il periodo di chiusura è prorogato di 16 giorni;
d)
per i pescherecci che hanno catturato tra le 2 100 e le 2 399 tonnellate, il periodo di chiusura è prorogato di 19 giorni; e
e)
per i pescherecci che hanno catturato almeno 2 400 tonnellate, il periodo di chiusura è prorogato di 22 giorni.
7. Le proroghe dei periodi di chiusura di cui al primo comma si applicano come segue:
a)
per il periodo di chiusura di cui al paragrafo 1, lettera a), i giorni aggiuntivi sono aggiunti prima dell’inizio di tale periodo di chiusura; e
b)
per il periodo di chiusura di cui al paragrafo 1, lettera b), i giorni aggiuntivi sono aggiunti dopo la fine di tale periodo di chiusura.
8. Per ciascuno di tali pescherecci, lo Stato membro di bandiera interessato informa la Commissione delle proroghe dei periodi di chiusura contestualmente alla comunicazione alla Commissione del periodo di chiusura prescelto a norma del paragrafo 2.
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