Art. 20

Misure tecniche per la Manica

In vigore dal 26 gen 2026
Misure tecniche per la Manica 1.   Nella divisione CIEM 7e si applicano le misure seguenti: a) i pescherecci che operano con reti da traino a divergenti o sciabiche le cui catture contengono più del 25 % di una combinazione di merluzzo bianco, eglefino, merlano o merluzzo carbonaro utilizzano un sacco con maglie di 100 mm; e b) i pescherecci che operano con reti da traino a divergenti, sfogliare e sciabiche le cui catture contengono più del 30 % di una combinazione di sogliola o passera di mare e, se operano con reti da traino a divergenti o sciabiche, le cui catture contengono addizionalmente meno del 25 % di una combinazione di merluzzo bianco, eglefino, merlano e merluzzo carbonaro, utilizzano un sacco con maglie di 90 mm. 2.   Ai pescherecci che operano nella divisione CIEM 7d con reti da traino a divergenti, sfogliare e sciabiche le cui catture contengono più del 30 % di una combinazione di sogliola o passera di mare utilizzano un sacco con maglie di 90 mm. 3.   Le percentuali di cattura fissate ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono calcolate in proporzione al peso vivo di tutte le risorse biologiche marine sbarcate dopo ogni bordata di pesca, conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1380/2013 e all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241.
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Misure tecniche per la Manica (Art. 20 Regolamento (UE) 2026/249) — Testo vigente | Portale Normativo