Art. 20 · Misure tecniche per la Manica

Art. 20

Misure tecniche per la Manica

In vigore dal 26 gen 2026
Misure tecniche per la Manica 1.   Nella divisione CIEM 7e si applicano le misure seguenti: a) i pescherecci che operano con reti da traino a divergenti o sciabiche le cui catture contengono più del 25 % di una combinazione di merluzzo bianco, eglefino, merlano o merluzzo carbonaro utilizzano un sacco con maglie di 100 mm; e b) i pescherecci che operano con reti da traino a divergenti, sfogliare e sciabiche le cui catture contengono più del 30 % di una combinazione di sogliola o passera di mare e, se operano con reti da traino a divergenti o sciabiche, le cui catture contengono addizionalmente meno del 25 % di una combinazione di merluzzo bianco, eglefino, merlano e merluzzo carbonaro, utilizzano un sacco con maglie di 90 mm. 2.   Ai pescherecci che operano nella divisione CIEM 7d con reti da traino a divergenti, sfogliare e sciabiche le cui catture contengono più del 30 % di una combinazione di sogliola o passera di mare utilizzano un sacco con maglie di 90 mm. 3.   Le percentuali di cattura fissate ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono calcolate in proporzione al peso vivo di tutte le risorse biologiche marine sbarcate dopo ogni bordata di pesca, conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1380/2013 e all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241.
Storico versioni

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