Art. 5

Termini per la presentazione delle domande di modifica strategica e per le notifiche delle altre modifiche dei piani strategici della PAC

In vigore dal 21 gen 2026
Termini per la presentazione delle domande di modifica strategica e per le notifiche delle altre modifiche dei piani strategici della PAC 1.   Il periodo di tre mesi di cui all’articolo 119, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115 è sospeso dalla data in cui la Commissione ha presentato allo Stato membro le osservazioni sulla domanda di modifica strategica fino alla data in cui lo Stato membro presenta, attraverso il sistema elettronico di scambio di dati «SFC2021», una nuova versione del piano strategico della PAC nella quale ha tenuto conto di tutte le osservazioni della Commissione. Se nella nuova versione del piano strategico della PAC lo Stato membro ha risposto solo parzialmente alle osservazioni della Commissione, il periodo di tre mesi continua a essere sospeso in relazione a tale domanda di modifica strategica. 2.   Gli Stati membri presentano alla Commissione le domande di modifica strategica e le notifiche di altre modifiche relative ai tipi di interventi di cui all’articolo 42 del regolamento (UE) 2021/2115 entro il 30 settembre 2028. 3.   Gli Stati membri presentano alla Commissione le domande di modifica strategica e le notifiche di altre modifiche relative ai tipi di interventi di cui al capo IV del regolamento (UE) 2021/2115 entro il 30 settembre 2029. 4.   Gli Stati membri presentano alla Commissione le domande di modifica strategica relative ai trasferimenti di cui all’articolo 103, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115 entro il 31 marzo 2026.
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