Art. 7

Comunicazione formale attraverso «SFC2021»

In vigore dal 21 gen 2026
Comunicazione formale attraverso «SFC2021» Gli Stati membri e la Commissione utilizzano il sistema elettronico di scambio di dati «SFC2021» di cui all’ del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 per gli scambi di tutti i documenti formali riguardanti: a) le domande di modifica strategica di cui all’articolo 119, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115; b) le notifiche di altre modifiche di cui all’articolo 119, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2021/2115; c) le correzioni puramente materiali o di errori palesi o le correzioni puramente redazionali di cui all’articolo 119, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2021/2115.
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