Art. 4
Norme relative alla presentazione simultanea di domande di modifica strategica a norma dell’articolo 119, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115 e di notifiche di altre modifiche a norma dell’articolo 119, paragrafo 9, di tale regolamento
In vigore dal 21 gen 2026
Norme relative alla presentazione simultanea di domande di modifica strategica a norma dell’articolo 119, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115 e di notifiche di altre modifiche a norma dell’articolo 119, paragrafo 9, di tale regolamento
1. Se lo Stato membro presenta nello stesso giorno una domanda di modifica strategica ai sensi dell’articolo 119, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115 e una notifica di altre modifiche ai sensi dell’articolo 119, paragrafo 9, di tale regolamento, o se lo Stato membro presenta una domanda di modifica strategica dopo aver notificato alla Commissione altre modifiche ma prima della scadenza del termine di 30 giorni lavorativi di cui all’articolo 119, paragrafo 9, terzo comma, di tale regolamento, si applicano le norme seguenti:
a)
entro due giorni lavorativi dal ricevimento dell’opposizione della Commissione a norma dell’articolo 119, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (UE) 2021/2115, lo Stato membro informa la Commissione della sua decisione di aggiungere alla domanda di modifica strategica presentata in precedenza le modifiche notificate a cui la Commissione si è opposta;
b)
se lo Stato membro non informa la Commissione entro il termine di cui alla lettera a) del presente paragrafo della sua decisione in merito alle altre modifiche notificate del piano strategico della PAC alle quali la Commissione si è opposta, tali modifiche possono essere aggiunte solo alla domanda di modifica strategica successiva in conformità dell’articolo 119, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115;
c)
se, entro il termine di cui alla lettera a) del presente paragrafo, lo Stato membro informa la Commissione della sua decisione di aggiungere a una domanda di modifica strategica presentata in precedenza le altre modifiche notificate alle quali la Commissione si è opposta:
i)
i motivi di opposizione della Commissione a tali altre modifiche notificate del piano strategico della PAC sono considerati osservazioni formulate conformemente all’articolo 119, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115;
ii)
il termine per l’approvazione della domanda di modifica strategica di cui all’articolo 119, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115 è interrotto dal ricevimento dell’opposizione della Commissione fino a quando lo Stato membro non risponde appieno a tutte le osservazioni di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento;
iii)
entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui ha informato la Commissione della sua decisione a norma della lettera a) del presente paragrafo, lo Stato membro include le altre modifiche notificate alle quali la Commissione si è opposta nel piano strategico della PAC modificato che accompagna la domanda di modifica strategica presentata;
iv)
la Commissione può formulare osservazioni supplementari sulle altre modifiche notificate del piano strategico della PAC alle quali si è opposta, anche chiedendo ulteriori informazioni in merito a tali modifiche, nonostante il termine per la presentazione di osservazioni da parte della Commissione di cui all’articolo 119, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115 sia scaduto in relazione alla domanda di modifica strategica precedentemente presentata alla quale sono state aggiunte tali modifiche.
2. Se lo Stato membro notifica alla Commissione altre modifiche del piano strategico della PAC a norma dell’articolo 119, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2021/2115 dopo aver presentato una domanda di modifica strategica a norma dell’articolo 119, paragrafo 2, di tale regolamento, lo Stato membro può presentare le altre modifiche alle quali la Commissione si è opposta a norma dell’articolo 119, paragrafo 9, terzo comma, di tale regolamento solo nella domanda successiva presentata a norma dell’articolo 119, paragrafo 2, di tale regolamento.
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