Art. 2
Norme relative alla procedura per la presentazione delle domande di modifica strategica
In vigore dal 21 gen 2026
Norme relative alla procedura per la presentazione delle domande di modifica strategica
1. La domanda di modifica strategica del piano strategico della PAC indica quale modifica strategica dell’elenco di modifiche strategiche di cui all’articolo 119, paragrafo 2, primo comma, lettere da a) a d), del regolamento (UE) 2021/2115 è richiesta. Nella domanda è indicato anche se essa contiene modifiche precedentemente notificate alle quali la Commissione si è opposta a norma dell’articolo 119, paragrafo 9, terzo comma, di tale regolamento.
2. Per ciascuna proposta di modifica strategica del piano strategico della PAC, la domanda di modifica strategica contiene le informazioni seguenti:
a)
l’indicazione della parte del piano strategico della PAC modificata;
b)
i motivi che giustificano la modifica strategica;
c)
l’impatto della modifica strategica sul conseguimento degli obiettivi specifici di cui all’, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/2115;
d)
l’impatto della modifica strategica sui target intermedi e finali e sugli indicatori;
e)
l’impatto della modifica strategica sul piano di finanziamento;
f)
se del caso, una giustificazione del modo in cui una modifica precedentemente notificata alla quale la Commissione si è opposta a norma dell’articolo 119, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (UE) 2021/2115 è stata adeguata per rispondere a tale opposizione;
g)
un parere del comitato di monitoraggio su una proposta dell’autorità di gestione per la modifica strategica di un piano strategico della PAC e, per quanto riguarda una proposta di modifica strategica di un piano strategico della PAC relativa al FEAGA, la data di decorrenza degli effetti della modifica strategica proposta dall’autorità di gestione a norma dell’articolo 124, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2021/2115.
3. Il piano strategico della PAC modificato che accompagna la domanda di modifica strategica contiene le modifiche notificate alla Commissione a norma dell’articolo 119, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2021/2115 prima della presentazione di tale domanda di modifica strategica, a cui la Commissione non si è opposta entro il termine previsto all’articolo 119, paragrafo 9, terzo comma, di tale regolamento.
4. La domanda di modifica strategica del piano strategico della PAC può contenere una o più proposte di modifica del piano strategico della PAC.
5. Lo Stato membro codifica, separatamente per ciascuna modifica proposta, le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo e di cui all’articolo 119, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115 nella sezione corrispondente al piano strategico della PAC del sistema elettronico di scambio di dati «SFC2021» conformemente all’ del presente regolamento.
6. Gli Stati membri possono presentare una sola domanda di modifica strategica del piano strategico della PAC alla volta. Lo Stato membro può presentare una nuova domanda di modifica strategica del piano strategico della PAC solo dopo che la domanda precedente è stata ritirata o dopo che la Commissione ha notificato allo Stato membro la sua decisione in merito alla precedente domanda di modifica strategica di cui all’articolo 119, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2115.
7. Se uno Stato membro ritira una domanda di modifica strategica del piano strategico della PAC, può presentare una nuova domanda di modifica strategica solamente dopo che la Commissione ha preso atto del ritiro della domanda precedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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