Art. 3

Definizioni

In vigore dal 16 dic 2025
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «licenza obbligatoria dell’Unione»: una licenza obbligatoria concessa dalla Commissione per lo sfruttamento di un’invenzione protetta al fine di svolgere nell’Unione attività rilevanti che interessano prodotti di rilevanza per le crisi o processi necessari alla fabbricazione di tali prodotti; 2) «modalità di crisi o di emergenza»: una modalità di crisi o di emergenza elencata nell’allegato, che è stata dichiarata a norma di un meccanismo di crisi o di emergenza dell’Unione; 3) «prodotto di rilevanza per le crisi»: un prodotto che è essenziale per rispondere a una crisi o a un’emergenza nell’Unione o per affrontarne l’effetto nell’Unione; 4) «attività rilevanti»: attività di fabbricazione, vale a dire di utilizzo, o attività di commercializzazione, vale a dire di offerta in vendita, di vendita o di importazione; 5) «titolare dei diritti»: il titolare o i titolari di uno dei diritti di proprietà intellettuale di cui all’, paragrafo 1; 6) «invenzione protetta»: qualsiasi invenzione protetta da uno dei diritti di proprietà intellettuale di cui all’, paragrafo 1; 7) «organo consultivo competente»: l’organo consultivo competente in virtù di un meccanismo di crisi o di emergenza dell’Unione elencato nell’allegato o, se del caso, l’organo consultivo ad hoc di cui all’, paragrafo 5; 8) «autorità doganali»: le autorità doganali come definite all’, punto 1), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (21).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2025:2645:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo