Art. 3
Definizioni
In vigore dal 16 dic 2025
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«licenza obbligatoria dell’Unione»: una licenza obbligatoria concessa dalla Commissione per lo sfruttamento di un’invenzione protetta al fine di svolgere nell’Unione attività rilevanti che interessano prodotti di rilevanza per le crisi o processi necessari alla fabbricazione di tali prodotti;
2)
«modalità di crisi o di emergenza»: una modalità di crisi o di emergenza elencata nell’allegato, che è stata dichiarata a norma di un meccanismo di crisi o di emergenza dell’Unione;
3)
«prodotto di rilevanza per le crisi»: un prodotto che è essenziale per rispondere a una crisi o a un’emergenza nell’Unione o per affrontarne l’effetto nell’Unione;
4)
«attività rilevanti»: attività di fabbricazione, vale a dire di utilizzo, o attività di commercializzazione, vale a dire di offerta in vendita, di vendita o di importazione;
5)
«titolare dei diritti»: il titolare o i titolari di uno dei diritti di proprietà intellettuale di cui all’, paragrafo 1;
6)
«invenzione protetta»: qualsiasi invenzione protetta da uno dei diritti di proprietà intellettuale di cui all’, paragrafo 1;
7)
«organo consultivo competente»: l’organo consultivo competente in virtù di un meccanismo di crisi o di emergenza dell’Unione elencato nell’allegato o, se del caso, l’organo consultivo ad hoc di cui all’, paragrafo 5;
8)
«autorità doganali»: le autorità doganali come definite all’, punto 1), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (21).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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