Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 16 dic 2025
Ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento istituisce la concessione di licenze obbligatorie dell’Unione per i seguenti diritti di proprietà intellettuale vigenti in uno o più Stati membri: a) brevetti e domande di brevetto pubblicate; b) modelli di utilità e domande di modelli di utilità pubblicate; o c) certificati protettivi complementari. 2.   Il presente regolamento non pregiudica le norme stabilite da altri atti giuridici dell’Unione che disciplinano il diritto d’autore e i diritti connessi, tra cui le direttive 2001/29/CE e 2009/24/CE. Il presente regolamento lascia inoltre impregiudicati i diritti sui generis riconosciuti dalla direttiva 96/9/CE e dalla direttiva (UE) 2016/943. 3.   Il presente regolamento non impone alcun obbligo di divulgare segreti commerciali. 4.   Il presente regolamento non si applica ai prodotti per la difesa quali definiti all’, punto 1), della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (20) o quali definiti dal diritto nazionale degli Stati membri, in conformità del diritto dell’Unione. 5.   La licenza obbligatoria dell’Unione è concessa in conformità delle condizioni e della procedura stabilite nel presente regolamento. La licenza obbligatoria dell’Unione è concessa solo ai fini dell’esecuzione delle misure specifiche relative ai prodotti di rilevanza per le crisi previste nel pertinente meccanismo di crisi o di emergenza dell’Unione e nel contesto di una modalità di crisi o di emergenza dichiarata.
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