Art. 43
Status e sede di una SEAP
In vigore dal 16 dic 2025
Status e sede di una SEAP
1. Una SEAP è dotata di personalità giuridica a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione che la istituisce.
2. In ciascuno Stato membro una SEAP ha la massima capacità giuridica riconosciuta ai soggetti giuridici dal diritto di detto Stato membro, in particolare la capacità di acquisire, possedere e alienare beni mobili, beni immobili e proprietà intellettuale, concludere contratti e stare in giudizio. Tutte le agenzie nazionali di finanziamento degli Stati membri considerano una SEAP un destinatario ammissibile dei contributi finanziari nazionali.
3. Una SEAP ha una sede legale, ubicata sul territorio di uno Stato membro.
Storico versioni
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