Art. 41

Requisiti relativi all'istituzione di una SEAP

In vigore dal 16 dic 2025
Requisiti relativi all'istituzione di una SEAP 1.   Al fine di rafforzare la competitività dell'EDTIB o della DTIB ucraina, una SEAP soddisfa tutti i requisiti seguenti: a) sostiene la cooperazione fino alla fine del ciclo di vita di un prodotto per la difesa o fino allo scioglimento della SEAP; b) sostiene lo sviluppo, gli appalti o il supporto in servizio comuni di prodotti per la difesa, in linea con le priorità in materia di capacità di difesa concordate dagli Stati membri nel quadro della PESC, in particolare nel contesto del CDP; c) tiene conto delle attività pertinenti svolte dalla NATO, come il processo di pianificazione della difesa della NATO, qualora tali attività siano al servizio degli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione; e d) comprende almeno tre membri, dei quali almeno due sono Stati membri. 2.   Una SEAP utilizza procedure standardizzate per l'avvio e la gestione di programmi di cooperazione in materia di armamenti. La Commissione, tenendo conto delle opinioni espresse dagli Stati membri, può stabilire orientamenti o modelli per tali procedure, comprese linee guida riguardanti la gestione di progetti, gli appalti, la gestione finanziaria e le relazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2025:2643:oj#art-41

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Requisiti relativi all'istituzione di una SEAP (Art. 41 Regolamento (UE) 2025/2643) — Testo vigente | Portale Normativo