Art. 44
Requisiti di adesione di una SEAP
In vigore dal 16 dic 2025
Requisiti di adesione di una SEAP
1. I seguenti paesi possono essere membri di una SEAP:
a)
gli Stati membri;
b)
i paesi associati;
c)
l'Ucraina.
2. I paesi associati o l'Ucraina possono essere membri di una SEAP, previo il loro riconoscimento, a beneficio della SEAP, della massima capacità giuridica riconosciuta ai soggetti giuridici dal diritto del paese in questione, anche ai fini della conclusione di contratti e della possibilità di stare in giudizio.
3. Gli Stati membri, i paesi associati o l'Ucraina possono aderire in qualità di membri di una SEAP in qualsiasi momento dopo la sua istituzione, a condizioni eque e ragionevoli specificate nello statuto di cui all', o in qualità di osservatori senza diritto di voto alle condizioni specificate in tale statuto.
4. Una SEAP può inoltre cooperare con un paese terzo non associato diverso dall'Ucraina o un soggetto di un altro paese terzo, anche utilizzando i beni, le infrastrutture, gli impianti e le risorse di tali soggetti giuridici, purché tale cooperazione non sia in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, compreso il rispetto del principio delle relazioni di buon vicinato.
Storico versioni
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