Art. 38
Pool per la prontezza industriale nel settore della difesa
In vigore dal 16 dic 2025
Pool per la prontezza industriale nel settore della difesa
1. Un consorzio composto dagli Stati membri, dai paesi associati o dall’Ucraina o da una SEAP può istituire, gestire e mantenere pool per la prontezza industriale nel settore della difesa e può, a tal fine, invitare l'AED a fornire le proprie competenze.
Ai fini del primo comma, un consorzio composto da Stati membri, da paesi associati o dall’Ucraina consiste di almeno tre di tali paesi, di cui almeno due sono Stati membri.
2. Gli Stati membri che istituiscono un pool per la prontezza industriale nel settore della difesa provvedono affinché l'istituzione, la gestione e la manutenzione di tale pool siano conformi agli obiettivi di cui all', paragrafo 1, nonché agli obiettivi di cui all' e, se del caso, all'.
3. Gli Stati membri, i paesi associati, l'Ucraina e le SEAP che istituiscono un pool per la prontezza industriale nel settore della difesa concedono a tutti gli Stati membri, ai paesi associati e all'Ucraina un'opzione immediata e preferenziale di acquisto, uso o noleggio dei prodotti per la difesa facenti parte di tale pool per la prontezza industriale nel settore della difesa.
4. Qualora un pool per la prontezza industriale nel settore della difesa sia istituito nel contesto di una SEAP, il Programma e lo strumento di sostegno per l'Ucraina possono sostenere finanziariamente quanto segue:
a)
appalti comuni di quantità supplementari di prodotti per la difesa mediante azioni di appalto comune eseguite dalla SEAP conformemente all';
b)
l'istituzione e il funzionamento della SEAP ai fini della gestione e del mantenimento del pool per la prontezza industriale nel settore della difesa conformemente all', paragrafo 1, lettera g).
5. Ai fini degli acquisti degli Stati membri o, se del caso, dei paesi associati dal pool per la prontezza industriale nel settore della difesa istituito, gestito e mantenuto da una SEAP, l'appalto è considerato un appalto aggiudicato da un governo a un altro governo di cui all', lettera f), della direttiva 2009/81/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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