Art. 37
Catalogo europeo di vendite militari
In vigore dal 16 dic 2025
Catalogo europeo di vendite militari
1. La Commissione, previa consultazione dell'AED, istituisce e mantiene aggiornato un catalogo unico e centralizzato di prodotti per la difesa sviluppati dall'EDTIB e dalla DTIB ucraina («catalogo»). La Commissione consulta l'AED e tiene conto del suo parere nell'elaborazione delle specifiche tecniche per il catalogo e, se del caso, fornisce la piattaforma informatica istituzionale necessaria all'istituzione del catalogo. Gli Stati membri, l'Ucraina e gli operatori economici sono invitati ad alimentare il catalogo su base volontaria.
2. I prodotti per la difesa presenti nel catalogo sono fabbricati dagli operatori economici in linea con i criteri di ammissibilità di cui all', paragrafi 1, 3 e 4, o all', paragrafi 1, 3 e 4. Il catalogo indica, inoltre, se l'operatore economico ha la facoltà di decidere, senza limitazioni imposte da paesi terzi non associati o da soggetti di paesi terzi non associati, in merito alla definizione, all'adattamento e all'evoluzione della progettazione del prodotto per la difesa, compresa l'autorità giuridica di sostituire o rimuovere componenti soggetti a restrizioni imposte da paesi terzi non associati o da soggetti di paesi terzi non associati. Nel catalogo può altresì essere indicato il sostegno ricevuto nell'ambito del Programma, dello strumento di sostegno per l’Ucraina o del regolamento (UE) 2018/1092 del Parlamento europeo e del Consiglio (44), del regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio (45) o del regolamento (UE) 2023/1525 o (UE) 2023/2418.
Storico versioni
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