Art. 3

Criteri relativi alla composizione del gruppo incaricato della valutazione inter pares

In vigore dal 9 dic 2025
Criteri relativi alla composizione del gruppo incaricato della valutazione inter pares 1.   In tempo utile prima dell’inizio della valutazione inter pares, ciascuna NCCA che effettua la valutazione inter pares designa un rappresentante che effettuerà la valutazione. Le NCCA che effettuano la valutazione inter pares possono designare più di un rappresentante se ciò è necessario per fare sì che il gruppo incaricato della valutazione inter pares disponga delle competenze necessarie per effettuare la valutazione. 2.   Fatti salvi i rappresentanti delle NCCA che partecipano in qualità di osservatrici, il rappresentante delle NCCA che effettuano la valutazione inter pares soddisfa i criteri seguenti: a) ha almeno due anni di esperienza lavorativa per la NCCA che effettua la valutazione inter pares o ha partecipato ad almeno due valutazioni inter pares in qualità di osservatore; b) possiede una conoscenza sufficiente del quadro di certificazione della cibersicurezza di cui al regolamento (UE) 2019/881; c) ha una buona conoscenza pratica dell’inglese e, se possibile, di una o più lingue parlate nello Stato membro delle NCCA sottoposte a valutazione inter pares; d) opera indipendentemente dalla NCCA sottoposta a valutazione inter pares. 3.   Le NCCA che effettuano la valutazione inter pares fanno in modo che qualsiasi rischio di conflitto di interessi riguardante i rappresentanti designati sia comunicato alle altre NCCA, alla Commissione e all’ENISA prima dell’avvio del processo di valutazione inter pares. La NCCA sottoposta a valutazione inter pares può opporsi alla designazione di determinati rappresentanti conformemente al paragrafo 5. 4.   Le NCCA che effettuano la valutazione inter pares scelgono tra loro un rappresentante («capogruppo») incaricato di coordinare la valutazione inter pares. 5.   La Commissione fornisce alla NCCA sottoposta a valutazione inter pares i nomi e i recapiti dei rappresentanti delle NCCA che effettuano la valutazione inter pares prima dell’avvio del processo di valutazione inter pares. Qualora intenda sollevare obiezioni alla nomina di uno o più rappresentanti, la NCCA sottoposta a valutazione inter pares fornisce, entro due settimane, una chiara giustificazione alla Commissione, ne informa l’ENISA e l’ECCG e chiede che la NCCA che effettua la valutazione inter pares nomini un rappresentante diverso. 6.   Qualora la procedura di cui al paragrafo 5 provochi indebiti ritardi nell’avvio della valutazione inter pares a causa di circostanze eccezionali, la Commissione consulta l’ENISA e l’ECCG e decide in merito alla composizione del gruppo incaricato della valutazione inter pares.
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