Art. 1
Calendario, frequenza e costo delle valutazioni inter pares
In vigore dal 9 dic 2025
Calendario, frequenza e costo delle valutazioni inter pares
1. Le valutazioni inter pares delle autorità nazionali di certificazione della cibersicurezza (National Cybersecurity Certification Authorities — NCCA) sono effettuate conformemente al calendario di cui all’allegato I. Ogni valutazione inter pares è completata entro la data indicata in tale calendario e successivamente eseguita una volta ogni cinque anni.
2. In circostanze eccezionali una NCCA sottoposta a valutazione inter pares può presentare alla Commissione una richiesta debitamente motivata di posticipare la propria valutazione inter pares oltre la data indicata nel calendario di cui all’allegato I. In cooperazione con il gruppo europeo per la certificazione della cibersicurezza (European Cybersecurity Certification Group — ECCG) istituito dall’articolo 62 del regolamento (UE) 2019/881, la Commissione valuta la richiesta e ne comunica tempestivamente l’esito a tutte le parti interessate.
3. Se, conformemente all’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/881, uno Stato membro ha designato:
a)
più di una NCCA nel suo territorio, tutte le NCCA di tale Stato membro sono sottoposte a valutazione inter pares in parallelo;
b)
la NCCA o le NCCA di un altro Stato membro, tale o tali NCCA possono essere sottoposte a valutazione inter pares conformemente al calendario stabilito per lo Stato membro designante o per lo Stato membro della NCCA o delle NCCA designate per quanto riguarda i compiti di vigilanza svolti nello Stato membro designante.
4. L’Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza (European Union Agency for Cybersecurity — ENISA) rende pubbliche, sul sito web sui sistemi europei di certificazione della cibersicurezza istituito a norma dell’articolo 50 del regolamento (UE) 2019/881, le informazioni seguenti:
a)
le informazioni sul calendario di cui all’allegato I;
b)
l’elenco delle NCCA che effettuano valutazioni inter pares aggiornato a norma dell’, paragrafo 5.
5. Ciascuna NCCA coinvolta nel processo di valutazione inter pares sostiene i propri costi di partecipazione.
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