Art. 2

Sistema di rotazione per le NCCA che effettuano valutazioni inter pares

In vigore dal 9 dic 2025
Sistema di rotazione per le NCCA che effettuano valutazioni inter pares 1.   Conformemente all’articolo 59, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/881, ogni valutazione inter pares è effettuata da due NCCA di altri Stati membri e dalla Commissione. Le NCCA di ogni Stato membro partecipano alla valutazione inter pares di almeno due NCCA durante ciascun periodo di cui all’allegato I. 2.   Le NCCA di altri Stati membri possono partecipare alla valutazione inter pares in qualità di osservatrici con uno o più rappresentanti, con il consenso della NCCA sottoposta a valutazione inter pares, delle NCCA che effettuano la valutazione inter pares e della Commissione. 3.   Un rappresentante dell’ENISA può partecipare alla valutazione inter pares in qualità di osservatore. Possono partecipare anche altri rappresentanti, con il consenso della NCCA sottoposta a valutazione inter pares, delle NCCA che effettuano la valutazione inter pares e della Commissione. 4.   Gli osservatori hanno accesso alle stesse informazioni degli altri membri del gruppo incaricato della valutazione inter pares, ma non svolgono compiti connessi all’esecuzione della valutazione inter pares. 5.   In cooperazione con la Commissione e l’ECCG, l’ENISA propone e aggiorna l’elenco delle NCCA che effettuano le valutazioni inter pares tenute a rispettare il calendario di cui all’allegato I. Durante l’anno l’ENISA, in cooperazione con la Commissione, chiede alle NCCA di manifestare il proprio interesse a effettuare o a partecipare in qualità di osservatrici alle valutazioni inter pares delle NCCA previste nell’allegato I per l’anno successivo. 6.   Qualora più di due NCCA manifestino interesse a effettuare la valutazione inter pares della stessa NCCA, la Commissione e l’ENISA consultano le NCCA interessate e scelgono i partecipanti alla valutazione inter pares. 7.   Qualora in un determinato anno non vi sia un numero sufficiente di NCCA che manifesti interesse a effettuare le valutazioni inter pares, la Commissione, previa consultazione dell’ECCG, seleziona le NCCA che effettueranno le valutazioni inter pares. Per la selezione la Commissione tiene conto dell’obbligo, di cui al paragrafo 1, delle NCCA di ciascuno Stato membro di partecipare alla valutazione inter pares di almeno due NCCA.
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