Art. 4
Libera circolazione
In vigore dal 26 nov 2025
Libera circolazione
1. Gli Stati membri non proibiscono, limitano od ostacolano, per motivi legati alla salute e alla sicurezza o ad altri aspetti contemplati dal presente regolamento, la messa a disposizione sul mercato di giocattoli conformi al presente regolamento.
2. In occasione di fiere, mostre e dimostrazioni o eventi analoghi, gli Stati membri non impediscono l'esposizione di un giocattolo non conforme al presente regolamento, a condizione che un'indicazione visibile specifichi chiaramente che tale giocattolo non è conforme al presente regolamento e non sarà messo a disposizione sul mercato fino a quando non sarà stato reso conforme.
Durante le fiere, le mostre e le dimostrazioni, gli operatori economici adottano precauzioni adeguate per garantire la protezione delle persone.
Storico versioni
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