Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 26 nov 2025
Ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica ai prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni (giocattoli). Ai fini del presente regolamento, un prodotto è considerato destinato a essere utilizzato per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni se un genitore o una persona che effettua la sorveglianza può ragionevolmente ritenere, in base alle funzioni, alle dimensioni e alle caratteristiche di tale prodotto, che esso sia destinato a essere utilizzato per fini di gioco da bambini di tale fascia di età. 2.   Il presente regolamento non si applica ai prodotti elencati nell'allegato I. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per determinare se specifici prodotti o categorie di prodotti soddisfino i criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo e possano pertanto essere considerati giocattoli ai sensi del presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all', paragrafo 3. La data di applicazione di tali atti di esecuzione non può essere inferiore a 18 mesi dalla loro entrata in vigore, tranne in casi debitamente giustificati o nei casi in cui si ritenga che alcune categorie di prodotti non soddisfino i criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nel qual caso può essere fissata una data di applicazione anteriore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2025:2509:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo