Art. 5

Requisiti essenziali di sicurezza

In vigore dal 26 nov 2025
Requisiti essenziali di sicurezza 1.   I giocattoli sono immessi sul mercato soltanto se risultano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza, che consistono nell'obbligo di sicurezza di cui al paragrafo 2 («obbligo generale di sicurezza») e nei requisiti di sicurezza di cui all'allegato II («requisiti specifici di sicurezza»). 2.   I giocattoli non presentano rischi per la sicurezza o la salute degli utilizzatori o di altre persone quando sono utilizzati conformemente alla loro destinazione o quando ne è fatto un uso prevedibile in considerazione del comportamento dei bambini. Nel valutare il rischio di cui al primo comma, si tiene conto delle capacità degli utilizzatori e, se del caso, di chi effettua la sorveglianza. Se un giocattolo è destinato a essere utilizzato da bambini di età inferiore a 36 mesi o appartenenti a un'altra fascia di età specificata, si tiene conto delle capacità degli utilizzatori appartenenti alla fascia d'età specificata. 3.   I giocattoli immessi sul mercato devono essere conformi ai requisiti essenziali di sicurezza per tutta la durata di impiego prevedibile dei giocattoli stessi.
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