Art. 2

Modifiche del regolamento (CE) n. 401/2009

In vigore dal 26 nov 2025
Modifiche del regolamento (CE) n. 401/2009 Il regolamento (CE) n. 401/2009 è così modificato: 1) all’ è aggiunta la lettera seguente: «p) sviluppare metodologie di valutazione relative alle sostanze chimiche nei settori che rientrano nel suo mandato.» ; 2) l’articolo 15 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   L’Agenzia si impegna attivamente a cooperare con la Commissione, con altri organismi e programmi dell’Unione, in particolare il Centro comune di ricerca, l’Ufficio statistico dell’Unione (Eurostat), l’Agenzia europea per le sostanze chimiche, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, l’Agenzia europea per i medicinali e i programmi di ricerca e sviluppo ambientali dell’Unione. La cooperazione con il Centro comune di ricerca concerne più specificamente i compiti indicati alla lettera A dell’allegato I. Il coordinamento con Eurostat e con il programma statistico dell’Unione segue in particolare le linee direttive indicate alla lettera B dell’allegato I. La cooperazione con l’Agenzia europea per le sostanze chimiche, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e l’Agenzia europea per i medicinali riguarda lo scambio di dati e informazioni sulle sostanze chimiche, compresa l’eventuale creazione di formati di dati e di vocabolari controllati per facilitare tale scambio, e allo sviluppo di metodologie scientifiche per la valutazione delle sostanze chimiche.» ; b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   La cooperazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 tiene conto, tra l’altro, della necessità di migliorare la coerenza e le sinergie e di evitare qualsiasi doppione.».
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Modifiche del regolamento (CE) n. 401/2009 (Art. 2 Regolamento (UE) 2025/2457) — Testo vigente | Portale Normativo