Art. 2
Modifiche del regolamento (CE) n. 401/2009
In vigore dal 26 nov 2025
Modifiche del regolamento (CE) n. 401/2009
Il regolamento (CE) n. 401/2009 è così modificato:
1)
all’ è aggiunta la lettera seguente:
«p)
sviluppare metodologie di valutazione relative alle sostanze chimiche nei settori che rientrano nel suo mandato.»
;
2)
l’articolo 15 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L’Agenzia si impegna attivamente a cooperare con la Commissione, con altri organismi e programmi dell’Unione, in particolare il Centro comune di ricerca, l’Ufficio statistico dell’Unione (Eurostat), l’Agenzia europea per le sostanze chimiche, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, l’Agenzia europea per i medicinali e i programmi di ricerca e sviluppo ambientali dell’Unione.
La cooperazione con il Centro comune di ricerca concerne più specificamente i compiti indicati alla lettera A dell’allegato I.
Il coordinamento con Eurostat e con il programma statistico dell’Unione segue in particolare le linee direttive indicate alla lettera B dell’allegato I.
La cooperazione con l’Agenzia europea per le sostanze chimiche, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e l’Agenzia europea per i medicinali riguarda lo scambio di dati e informazioni sulle sostanze chimiche, compresa l’eventuale creazione di formati di dati e di vocabolari controllati per facilitare tale scambio, e allo sviluppo di metodologie scientifiche per la valutazione delle sostanze chimiche.»
;
b)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. La cooperazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 tiene conto, tra l’altro, della necessità di migliorare la coerenza e le sinergie e di evitare qualsiasi doppione.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2025:2457:oj#art-2