Art. 4
Modifiche del regolamento (UE) 2019/1021
In vigore dal 26 nov 2025
Modifiche del regolamento (UE) 2019/1021
Il regolamento (UE) 2019/1021 è così modificato:
1)
l’articolo 8 è così modificato:
a)
al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera:
«i)
su richiesta della Commissione, ed entro 12 mesi da tale richiesta, elabora e presenta una relazione sugli impatti sulla salute umana e sull’ambiente e sugli impatti socioeconomici dell’introduzione o della modifica dei valori limite di concentrazione specificati nell’allegato IV o V.»
;
b)
è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. La relazione di cui al paragrafo 1, lettera i), contiene le informazioni seguenti:
a)
informazioni sugli impatti sulla salute umana e sull’ambiente dei rifiuti costituiti da POP, contenenti POP o contaminati da POP, compresi gli impatti sulla gestione dei rifiuti;
b)
informazioni sulle concentrazioni e sui flussi di massa dei POP nei flussi di rifiuti interessati, sul trattamento dei rifiuti e sulle capacità di trattamento;
c)
un’analisi degli impatti dei diversi valori limite di concentrazione considerati nell’elaborazione della relazione;
d)
una proposta motivata di valori limite di concentrazione da introdurre nell’allegato IV e, se del caso, nell’allegato V.
Non appena riceve la richiesta di cui al paragrafo 1, lettera i), l’Agenzia pubblica sul suo sito web un avviso in cui dichiara che sarà elaborata una relazione su un’eventuale modifica dell’allegato IV o V. L’avviso invita tutte le parti interessate, compresi i gestori di rifiuti e gli utilizzatori di materiali riciclati, a presentare osservazioni entro otto settimane. L’Agenzia pubblica tali osservazioni sul proprio sito web.
Al più tardi nove mesi dopo la presentazione della relazione di cui al paragrafo 1, lettera i), del presente articolo, il comitato per l’analisi socioeconomica dell’Agenzia, istituito a norma dell’articolo 76, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1907/2006, adotta un parere sulla relazione e sui valori limite di concentrazione ivi proposti. A tal fine, si applica, mutatis mutandis, l’articolo 87 del regolamento (CE) n. 1907/2006.
L’Agenzia presenta senza indugio alla Commissione la relazione e il parere del comitato per l’analisi socioeconomica sui valori limite di concentrazione.»
;
2)
all’articolo 13, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Se uno Stato membro condivide le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera e), con l’Agenzia europea dell’ambiente (“AEA”), esso lo indica nella relazione e, così facendo, l’obbligo di comunicazione che gli incombe ai sensi di quel paragrafo si considera soddisfatto.
Se le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera e), sono contenute nella relazione che lo Stato membro fornisce all’Agenzia, quest’ultima le trasmette all’AEA per la raccolta, l’archiviazione e la condivisione.»
;
3)
all’articolo 15, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 18, allo scopo di modificare gli allegati IV e V per adeguarli alle modifiche dell’elenco delle sostanze di cui agli allegati I, II o III o per modificare voci esistenti negli allegati IV e V per adeguarli al progresso scientifico e tecnico, inclusi gli sviluppi nel trattamento dei rifiuti e nelle tecnologie di decontaminazione o nuove informazioni scientifiche riguardanti gli impatti sulla salute e sull’ambiente associati alla presenza di una sostanza nei rifiuti.»
;
4)
l’articolo 18 è così modificato:
a)
la prima frase del paragrafo 2 è sostituita dalla seguente:
«Il potere di adottare atti delegati di cui all’, paragrafo 3, all’articolo 10, paragrafo 2, e all’articolo 15 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1o gennaio 2026.»
;
b)
la prima frase del paragrafo 3 è sostituita dalla seguente:
«La delega di potere di cui all’, paragrafo 3, all’articolo 10, paragrafo 2, e all’articolo 15 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.»
;
c)
il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«L’atto delegato adottato ai sensi dell’, paragrafo 3, dell’articolo 10, paragrafo 2, e dell’articolo 15 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»
;
5)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 21 ter
Riesame
Tenendo debitamente conto di eventuali sviluppi normativi riguardanti lo stato delle risorse e la governance dei comitati scientifici dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche, la Commissione monitora la situazione per quanto riguarda i compiti, il carico di lavoro e le competenze dei comitati scientifici e, se del caso, presenta una proposta legislativa per modificare di conseguenza il presente regolamento.»
;
6)
all’allegato IV, la tabella 1 è così modificata:
a)
alla riga 4, il testo della quarta colonna è sostituito dal seguente:
«
1 500 mg/kg
Entro il 30 dicembre 2027, la Commissione rivede tale limite di concentrazione e, se del caso, adotta un atto delegato conformemente all’articolo 15, paragrafo 2, per abbassarlo.»
;
b)
alla riga 11, il testo della quarta colonna è sostituito dal seguente:
«5 μg/kg (2)
Entro il 30 dicembre 2027, la Commissione rivede tale limite di concentrazione e, se del caso, adotta un atto delegato conformemente all’articolo 15, paragrafo 2, per abbassare tale valore.»
;
c)
alla riga 26, il testo della quarta colonna è sostituito dal seguente:
«500 mg/kg
Entro il 30 dicembre 2027, la Commissione rivede tale limite di concentrazione e, se del caso, adotta un atto delegato conformemente all’articolo 15, paragrafo 2, per abbassarlo a un valore non superiore a 200 mg/kg.»
;
d)
alla riga 29, il testo della seconda colonna è sostituito dal seguente:
«1 mg/kg (PFOA e suoi sali),
40 mg/kg (somma dei composti correlati al PFOA).
Entro il 30 dicembre 2027, la Commissione rivede tale limite di concentrazione e, se del caso, adotta un atto delegato conformemente all’articolo 15, paragrafo 2, per abbassare tale valore.»
;
e)
alla riga 30, il testo della quarta colonna è sostituito dal seguente:
«1 mg/kg (PFHxS e suoi sali),
40 mg/kg (somma dei composti correlati al PFHxS).
Entro il 30 dicembre 2027, la Commissione rivede tale limite di concentrazione e, se del caso, adotta un atto delegato conformemente all’articolo 15, paragrafo 2, per abbassare tale valore.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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