Art. 27

Modifiche degli allegati I, II, III e V

In vigore dal 26 nov 2025
Modifiche degli allegati I, II, III e V 1.   Al fine di garantire che l’allegato I elenchi tutti gli atti giuridici dell’Unione pertinenti in forza dei quali sono generati o presentati i dati sulle sostanze chimiche alle Agenzie o alla Commissione e al fine di mantenere aggiornata la piattaforma comune di dati, non appena entrino in vigore nuovi atti giuridici dell’Unione a norma dei quali sono generati o presentati dati sulle sostanze chimiche, o un atto giuridico dell’Unione esistente sia modificato al fine di introdurre disposizioni sulla generazione o la presentazione di dati, la Commissione adotta atti delegati conformemente all’ per modificare l’allegato I aggiungendovi tali atti giuridici dell’Unione, se l’atto giuridico dell’Unione in questione non ha modificato di conseguenza l’allegato I. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di modificare l’allegato II del presente regolamento aggiungendo nuovi valori di riferimento derivati dal diritto dell’Unione in materia di medicinali, tenendo conto dei progressi realizzati in termini di digitalizzazione e interoperabilità, nonché della pertinenza dei valori per altri settori strategici e normativi nel campo delle sostanze chimiche. 3.   Al fine di garantire che l’allegato III elenchi tutti gli atti giuridici dell’Unione a norma dei quali le autorità competenti degli Stati membri, l’ECHA, l’AEA, l’EFSA, l’EU-OSHA o la Commissione intraprendono i processi di regolamentazione in materia di sostanze chimiche o gruppi di sostanze chimiche e al fine di mantenere aggiornata la piattaforma comune di dati, non appena entrino in vigore nuovi atti giuridici dell’Unione a norma dei quali sono istituiti nuovi processi di regolamentazione, o un atto giuridico dell’Unione esistente sia modificato al fine di stabilire nuove procedure di regolamentazione, la Commissione adotta atti delegati conformemente all’ per modificare l’allegato III aggiungendovi tali atti giuridici dell’Unione, se l’atto giuridico dell’Unione in questione non ha modificato di conseguenza l’allegato III. 4.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all’, ove necessario per mantenere l’allegato V il più completo possibile e per mantenere aggiornata la piattaforma comune di dati, al fine di modificare l’allegato V aggiungendo: a) qualsiasi nuovo atto giuridico dell’Unione a norma del quale sono generati o presentati i dati sulle sostanze chimiche contenute in articoli o prodotti, non appena esso entra in vigore, a meno che non contenga una disposizione che aggiunge tale atto all’allegato V; b) qualsiasi atto giuridico dell’Unione esistente elencato nell’allegato I che è modificato in modo tale che i dati sulle sostanze chimiche contenute in articoli o prodotti siano generati o presentati a norma dello stesso, non appena il rispettivo atto modificativo entra in vigore, a meno che l’atto modificativo non contenga una disposizione che aggiunge tale atto all’allegato V; o c) qualsiasi atto giuridico dell’Unione esistente elencato nell’allegato I per il quale da ulteriori verifiche sia emerso che, a norma dello stesso, sono generati o presentati i dati sulle sostanze chimiche contenute in articoli o prodotti.
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