Art. 25

Studio di biomonitoraggio umano

In vigore dal 26 nov 2025
Studio di biomonitoraggio umano 1.   Entro il 2 gennaio 2030, l’ECHA e l’EFSA, in cooperazione con l’AEA e nell’ambito del meccanismo di generazione dei dati di cui all’, commissionano uno studio di biomonitoraggio umano a livello dell’Unione esteso a tutti gli Stati membri. 2.   Gli Stati membri collaborano con l’ECHA, l’EFSA e l’AEA nella pianificazione e nell’organizzazione dello studio di biomonitoraggio umano e forniscono l’assistenza tecnica e il sostegno amministrativo necessari alle parti incaricate dall’ECHA o dall’EFSA di effettuare il campionamento al fine di consentire la raccolta dei campioni nei loro territori e garantire che essi siano sufficientemente rappresentativi. Lo studio di biomonitoraggio umano rispetta le norme etiche e di riservatezza.
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