Art. 11

Dati sulle sostanze chimiche contenute negli articoli o nei prodotti

In vigore dal 26 nov 2025
Dati sulle sostanze chimiche contenute negli articoli o nei prodotti 1.   L’ECHA istituisce e gestisce, nell’ambito della piattaforma comune di dati, una banca dati contenente dati sulle sostanze chimiche presenti negli articoli o nei prodotti generate o presentate nell’ambito dell’attuazione degli atti giuridici dell’Unione di cui all’allegato V. La Commissione progetta le pertinenti funzionalità della banca dati. 2.   Qualora sia in possesso dei dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione o una delle Agenzie mette tali dati a disposizione dell’ECHA affinché siano integrati senza ritardo nella piattaforma comune di dati nei formati standard di cui all’, se disponibili e, se del caso, una volta che l’Agenzia responsabile o la Commissione ha effettuato la valutazione della validità. 3.   Qualora detengano i dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità competenti degli Stati membri possono metterli a disposizione nei formati standard di cui all’, se disponibili, all’Agenzia responsabile a norma del pertinente atto giuridico dell’Unione elencato nell’allegato V o, in assenza di tale Agenzia, all’ECHA, la quale può ospitare i dati. 4.   La Commissione e le Agenzie offrono all’ECHA la cooperazione tecnica necessaria per consentire l’integrazione nella banca dati di cui al paragrafo 1 dei dati sulle sostanze chimiche negli articoli o nei prodotti.
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Dati sulle sostanze chimiche contenute negli articoli o nei prodotti (Art. 11 Regolamento (UE) 2025/2455) — Testo vigente | Portale Normativo