Art. 36
Cessazione della decisione di finanziamento con effetto futuro
In vigore dal 26 nov 2025
Cessazione della decisione di finanziamento con effetto futuro
1. L’ordinatore del Parlamento europeo revoca una decisione di finanziamento destinata a un partito politico europeo o a una fondazione politica europea con effetto futuro per i motivi seguenti:
a)
una decisione di cancellare dal registro il partito politico europeo o la fondazione politica europea, purché non si basi sui motivi della cancellazione dal registro di cui all’, paragrafo 1, lettera a), punto iv); o
b)
una decisione sanzionatoria adottata ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera a), punti vii) e viii).
Nell’accordo di contributo o sovvenzione possono essere previsti altri motivi per la cessazione di una decisione di finanziamento con effetto futuro.
2. Una decisione di cessazione di una decisione di finanziamento con effetto futuro ha efficacia alla data in essa indicata oppure, qualora non sia indicata alcuna data, alla data della sua notifica al partito politico europeo o alla fondazione politica europea.
3. La cessazione della decisione di finanziamento con effetto futuro ha le conseguenze seguenti:
a)
l’accordo di contributo o sovvenzione termina a decorrere dalla data di cui al paragrafo 2;
b)
i pagamenti dell’ordinatore del Parlamento europeo sono limitati alle spese rimborsabili effettivamente sostenute dal partito politico europeo o ai costi ammissibili effettivamente sostenuti dalla fondazione politica europea fino alla data di cui al paragrafo 2;
c)
le spese o i costi sostenuti dal partito politico europeo o dalla fondazione politica europea a decorrere dalla data di cui al paragrafo 2 sono considerati come spese non rimborsabili o costi non ammissibili;
d)
l’ordinatore del Parlamento europeo procede al recupero di tutti i fondi dell’Unione indebitamente versati, tra cui:
i)
fondi dell’Unione che sono stati spesi per spese non rimborsabili o costi non ammissibili; e
ii)
eventuali prefinanziamenti dell’Unione non utilizzati che non sono stati spesi prima della data di cui al paragrafo 2, compresi i finanziamenti dell’Unione non utilizzati relativi a esercizi precedenti; e
e)
l’ordinatore del Parlamento europeo recupera altresì gli importi indebitamente versati da una persona fisica nei confronti della quale sia stata adottata una decisione ai sensi dell’, tenendo conto, se del caso, di circostanze eccezionali relative a tale persona fisica.
Storico versioni
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