Art. 37
Revoca di una decisione di finanziamento con effetto retroattivo
In vigore dal 26 nov 2025
Revoca di una decisione di finanziamento con effetto retroattivo
1. Sulla base di una decisione, adottata dall’Autorità, di cancellare dal registro un partito politico europeo o una fondazione politica europea, basata sul motivo di cancellazione dal registro di cui all’, paragrafo 1, lettera a), punto iv), l’ordinatore del Parlamento europeo revoca le decisioni di finanziamento destinate al partito politico europeo o alla fondazione politica europea interessati con effetto retroattivo a partire dalla data di adozione di tale decisione.
2. La revoca di una decisione di finanziamento con effetto retroattivo ha le conseguenze seguenti:
a)
l’accordo di contributo o sovvenzione termina a decorrere dalla data della notifica di tale cessazione al partito politico europeo o alla fondazione politica europea interessati;
b)
tutte le spese o i costi sostenuti dal partito politico europeo o dalla fondazione politica europea sono considerati come spese non rimborsabili o costi non ammissibili; e
c)
gli eventuali importi versati a titolo dell’accordo di contributo o sovvenzione e gli eventuali finanziamenti dell’Unione non utilizzati relativi a esercizi precedenti sono considerati pagamenti indebiti e sono recuperati a norma delle disposizioni applicabili del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
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