Art. 40

Disposizioni transitorie

In vigore dal 26 nov 2025
Disposizioni transitorie 1.   In deroga all’ del presente regolamento, i membri del consiglio di amministrazione nominati ai sensi del regolamento (CE) n. 1406/2002 prima del 18 gennaio 2026 rimangono in carica in qualità di membri del consiglio di amministrazione fino alla data di scadenza del rispettivo mandato, fatto salvo il diritto di ciascuno Stato membro di nominare un nuovo rappresentante. 2.   Il direttore esecutivo nominato a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1406/2002 rimane in carica come direttore esecutivo con i compiti e le responsabilità di cui all’ del presente regolamento. 3.   L’entrata in vigore del presente regolamento lascia impregiudicati tutti i contratti di lavoro in vigore al 18 gennaio 2026.
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Disposizioni transitorie (Art. 40 Regolamento (UE) 2025/2434) — Testo vigente | Portale Normativo