Art. 37
Responsabilità
In vigore dal 26 nov 2025
Responsabilità
1. La responsabilità contrattuale dell’Agenzia è disciplinata dal diritto applicabile al contratto interessato.
2. La CGUE è competente a giudicare in virtù di eventuali clausole compromissorie contenute nei contratti stipulati dall’Agenzia.
3. In materia di responsabilità extracontrattuale, l’Agenzia risarcisce, conformemente ai principi generali comuni al diritto degli Stati membri, i danni causati dall’Agenzia o dal suo personale nell’esercizio delle loro funzioni.
4. La CGUE è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.
5. La responsabilità individuale del personale dell’Agenzia nei confronti dell’Agenzia è disciplinata dalle disposizioni dello statuto o del regime applicabile agli altri agenti a che sono applicabili al personale in questione.
Storico versioni
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