Art. 37 · Responsabilità

Art. 37

Responsabilità

In vigore dal 26 nov 2025
Responsabilità 1.   La responsabilità contrattuale dell’Agenzia è disciplinata dal diritto applicabile al contratto interessato. 2.   La CGUE è competente a giudicare in virtù di eventuali clausole compromissorie contenute nei contratti stipulati dall’Agenzia. 3.   In materia di responsabilità extracontrattuale, l’Agenzia risarcisce, conformemente ai principi generali comuni al diritto degli Stati membri, i danni causati dall’Agenzia o dal suo personale nell’esercizio delle loro funzioni. 4.   La CGUE è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3. 5.   La responsabilità individuale del personale dell’Agenzia nei confronti dell’Agenzia è disciplinata dalle disposizioni dello statuto o del regime applicabile agli altri agenti a che sono applicabili al personale in questione.
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