Art. 33

Regime linguistico

In vigore dal 26 nov 2025
Regime linguistico 1.   All’Agenzia si applicano le disposizioni previste dal regolamento n. 1 del Consiglio (34). 2.   I servizi di traduzione e qualsiasi altro servizio linguistico, eccetto l’interpretazione, necessari al funzionamento dell’Agenzia sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea.
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Regime linguistico (Art. 33 Regolamento (UE) 2025/2434) — Testo vigente | Portale Normativo