Art. 33
Regime linguistico
In vigore dal 26 nov 2025
Regime linguistico
1. All’Agenzia si applicano le disposizioni previste dal regolamento n. 1 del Consiglio (34).
2. I servizi di traduzione e qualsiasi altro servizio linguistico, eccetto l’interpretazione, necessari al funzionamento dell’Agenzia sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea.
Storico versioni
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