Art. 11

Controllo dei calcoli degli assorbimenti di carbonio e delle emissioni dal suolo

In vigore dal 20 nov 2025
Controllo dei calcoli degli assorbimenti di carbonio e delle emissioni dal suolo 1.   I sistemi di certificazione impongono ai gestori di fornire agli organismi di certificazione i piani di attività e di monitoraggio prima del controllo di certificazione e le pertinenti relazioni di monitoraggio prima dei controlli di ricertificazione o di monitoraggio. 2.   Ai fini dei controlli di ricertificazione, la relazione di monitoraggio include le informazioni necessarie relative al calcolo del beneficio netto in termini di assorbimento del carbonio o del beneficio netto in termini di riduzione delle emissioni dal suolo, conformemente alla pertinente metodologia di certificazione, e tutte le informazioni pertinenti sulla conformità dell'attività ai criteri di responsabilità e sostenibilità, come stabilito nella metodologia di certificazione applicabile. 3.   Ai fini dei controlli di monitoraggio, la relazione di monitoraggio include le informazioni necessarie relative al monitoraggio del carbonio stoccato e qualsiasi caso di inversione. 4.   Su richiesta, i sistemi di certificazione forniscono alla Commissione e alle autorità nazionali responsabili della vigilanza degli organismi di certificazione l'accesso alle rispettive relazioni di controllo e ai certificati di conformità.
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