Art. 11
Controllo dei calcoli degli assorbimenti di carbonio e delle emissioni dal suolo
In vigore dal 20 nov 2025
Controllo dei calcoli degli assorbimenti di carbonio e delle emissioni dal suolo
1. I sistemi di certificazione impongono ai gestori di fornire agli organismi di certificazione i piani di attività e di monitoraggio prima del controllo di certificazione e le pertinenti relazioni di monitoraggio prima dei controlli di ricertificazione o di monitoraggio.
2. Ai fini dei controlli di ricertificazione, la relazione di monitoraggio include le informazioni necessarie relative al calcolo del beneficio netto in termini di assorbimento del carbonio o del beneficio netto in termini di riduzione delle emissioni dal suolo, conformemente alla pertinente metodologia di certificazione, e tutte le informazioni pertinenti sulla conformità dell'attività ai criteri di responsabilità e sostenibilità, come stabilito nella metodologia di certificazione applicabile.
3. Ai fini dei controlli di monitoraggio, la relazione di monitoraggio include le informazioni necessarie relative al monitoraggio del carbonio stoccato e qualsiasi caso di inversione.
4. Su richiesta, i sistemi di certificazione forniscono alla Commissione e alle autorità nazionali responsabili della vigilanza degli organismi di certificazione l'accesso alle rispettive relazioni di controllo e ai certificati di conformità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2025:2358:oj#art-11