Art. 13
Designazione degli organismi di certificazione
In vigore dal 20 nov 2025
Designazione degli organismi di certificazione
1. I sistemi di certificazione garantiscono che gli organismi di certificazione designati per svolgere attività di controllo, compresi i controlli di certificazione (convalida) e i controlli di ricertificazione e monitoraggio (verifica), rispettino le norme stabilite nel presente articolo, ad eccezione dei paragrafi 2, 3 e 4 nel caso degli organismi di certificazione riconosciuti da un'autorità nazionale competente di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/3012.
2. Gli organismi di certificazione sono accreditati secondo la norma EN ISO/IEC 17065. Gli organismi di certificazione che svolgono attività di verifica, avvalendosi di risorse interne o di altre risorse sotto il loro controllo diretto, rispettano inoltre i requisiti applicabili delle norme EN ISO/IEC 17029 ed EN ISO 14065. Per i controlli gli organismi di certificazione si avvalgono di altre risorse solo se queste sono in possesso delle conoscenze, dell'esperienza, delle competenze e delle capacità necessarie per svolgere efficacemente tutte le necessarie attività di controllo, comprese la convalida e la verifica.
3. L'accreditamento degli organismi di certificazione è effettuato dagli organismi nazionali di accreditamento a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e copre l'ambito specifico di certificazione dei sistemi a norma del regolamento (UE) 2024/3012. Nel valutare le qualifiche di un organismo di certificazione ai fini del paragrafo 2, l'organismo nazionale di accreditamento tiene conto, per la certificazione della carboniocoltura o degli assorbimenti permanenti di carbonio e dello stoccaggio del carbonio nei prodotti, di eventuali accreditamenti precedentemente ottenuti per il pertinente gruppo di attività a norma, rispettivamente, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/996 (4) o (UE) 2018/2067 (5) della Commissione.
4. L'organismo di certificazione sceglie e designa il gruppo incaricato del controllo in conformità alla norma EN ISO/IEC 17021-1 congiuntamente alla norma EN ISO/IEC 19011, tenuto conto delle competenze necessarie per conseguire gli obiettivi del controllo. Il gruppo incaricato del controllo possiede le conoscenze, l'esperienza, le competenze e le capacità necessarie per svolgere efficacemente il controllo. Se vi è un solo esecutore del controllo, questi ha anche le conoscenze, le competenze, l'esperienza, la formazione e le capacità necessarie per svolgere le funzioni di responsabile di un gruppo incaricato del controllo applicabili al controllo in causa.
5. Gli esecutori dei controlli scelti dagli organismi di certificazione soddisfano i seguenti requisiti:
a)
sono indipendenti dall'attività oggetto del controllo;
b)
sono esenti da conflitti di interessi, ad esempio non sono stati coinvolti in attività di consulenza presso lo stesso gestore nei tre anni precedenti il controllo;
c)
possiedono le conoscenze, l'esperienza, le competenze e le capacità necessarie per svolgere efficacemente il controllo rispetto alla portata del sistema di certificazione, tra cui:
1)
un'esperienza minima di due anni nella valutazione del ciclo di vita, o una capacità comprovata pertinente;
2)
un'esperienza specifica nello svolgimento di controlli dei calcoli delle emissioni di gas a effetto serra conformemente alla metodologia di certificazione pertinente;
3)
in funzione della specifica tipologia di attività sottoposta a controllo, un'esperienza supplementare, a seconda dai casi, nei settori dell'agricoltura, dell'agronomia, dell'ecologia, della silvicoltura, delle scienze naturali, delle scienze forestali, dell'ingegneria, dei materiali da costruzione e del carbonio incorporato, della gestione dell'energia o di un settore correlato;
4)
se l'ambito di applicazione del controllo comprende la verifica dei livelli di carbonio organico nel suolo, conoscenze tecniche in materia di scienza del suolo;
d)
per i controlli di gruppo, esperienza nella conduzione di controlli di gruppo.
6. Il sistema di governance dell'organismo di certificazione assicura che il giudizio degli esecutori del controllo sia il più possibile indipendente applicando principi di rotazione degli esecutori del controllo o altre buone pratiche vigenti nel settore.
7. Gli organismi di certificazione che non sono più abilitati a svolgere controlli nell'ambito di un sistema di certificazione sono elencati sul sito web del sistema per almeno 24 mesi dopo l'ultimo controllo, con un'indicazione al riguardo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2025:2358:oj#art-13