Art. 6
Comunicazione con DIWASS
In vigore dal 6 nov 2025
Comunicazione con DIWASS
1. Per consentire agli operatori economici interessati di mettere a disposizione delle autorità competenti le informazioni regolamentari di cui all’, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) 2020/1056, le piattaforme eFTI stabiliscono connessioni sicure con il sistema centrale di cui all’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1157, tramite un’interfaccia di programmazione di un’applicazione di cui all’, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1290 o, se messe a disposizione da uno Stato membro, mediante connessione al sistema locale gestito da un’autorità competente di tale Stato membro, conformemente all’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1157, che si collega a tale sistema centrale conformemente ai requisiti del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1290.
2. Qualora stabiliscano una delle connessioni di cui al paragrafo 1, le piattaforme eFTI forniscono altresì le corrispondenti funzionalità aggiuntive conformemente all’, paragrafo 2, del presente regolamento.
Storico versioni
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