Art. 8
eFTI CMDS
In vigore dal 6 nov 2025
eFTI CMDS
1. Le piattaforme eFTI gestiscono il trattamento dei dati eFTI sulla base di insiemi di dati identificati in modo univoco, ciascuno dei quali costituisce un eFTI CMDS.
2. Gli insiemi di dati eFTI relativi ai movimenti delle spedizioni sono generati selezionando tutti gli elementi di dati che costituiscono i sottoinsiemi di dati eFTI corrispondenti alle prescrizioni relative alle informazioni regolamentari applicabili per uno specifico movimento di spedizione; tutti gli elementi di dati comuni a due o più sottoinsiemi di dati eFTI sono inclusi una sola volta.
3. Tutti i dati eFTI trattati su una piattaforma eFTI sono conformi alle definizioni e alle caratteristiche tecniche, stabilite dal regolamento delegato (UE) 2024/2024 e comprendenti la struttura, gli elenchi di codici e le regole operative.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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