Art. 4

Accesso degli utenti commerciali alle piattaforme eFTI

In vigore dal 6 nov 2025
Accesso degli utenti commerciali alle piattaforme eFTI 1.   Le piattaforme eFTI consentono agli utenti commerciali di accedere ai dati eFTI e di trattarli avvalendosi di una delle seguenti modalità o di entrambe: a) interfacce utente uomo-macchina; b) comunicazione da macchina a macchina tramite connessioni sicure ad altri sistemi TIC che fungono da sistemi TIC affluenti. 2.   Per l’accesso a dati eFTI e il loro trattamento mediante interfacce uomo-macchina, le piattaforme eFTI forniscono funzionalità che garantiscono: a) per ciascun utente accreditato: i) l’identificazione e l’autenticazione dell’utente mediante mezzi di identificazione elettronica rilasciati nell’ambito di un regime di identificazione elettronica conforme ai requisiti di cui al paragrafo 3; ii) l’autorizzazione dell’utente, mediante un registro delle autorizzazioni di cui all’, paragrafo 1, lettera a); b) per gli utenti non accreditati, l’identificazione, l’autenticazione e l’autorizzazione dell’utente mediante il meccanismo di autorizzazione di cui all’, paragrafo 1, lettera b). 3.   Il regime di identificazione elettronica di cui al paragrafo 2, lettera a), punto i), soddisfa almeno i requisiti di cui all’, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 910/2014. Per gli utenti che accedono ai dati eFTI corrispondenti alle prescrizioni relative alle informazioni di cui all’, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) 2020/1056, e trattano tali dati, i mezzi di identificazione elettronica di cui al paragrafo 2, lettera a), punto i), del presente articolo includono un riferimento al numero di identificazione del gestore delle spedizioni di rifiuti di cui all’ del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1290. 4.   Per l’accesso a dati eFTI e il loro trattamento mediante comunicazione da macchina a macchina, le piattaforme eFTI forniscono funzionalità che garantiscono per ciascun sistema TIC affluente: a) l’identificazione e l’autenticazione dell’utente commerciale sotto la cui responsabilità giuridica opera il sistema TIC affluente, mediante un registro in cui siano registrate e aggiornate almeno le seguenti informazioni: i) il riferimento identificativo dell’utente commerciale; ii) informazioni dettagliate sulla chiave di sicurezza del sistema TIC affluente; b) l’autorizzazione dell’utente commerciale sotto la cui responsabilità giuridica opera il sistema di TIC affluente, mediante il registro delle autorizzazioni di cui all’, paragrafo 1, lettera a). 5.   I gestori delle piattaforme eFTI stabiliscono e attuano misure per l’on-boarding adeguato dei sistemi TIC affluenti, tra le quali figurano almeno: a) la verifica dell’identificazione e dell’autenticazione, da parte del sistema TIC affluente, degli utenti autorizzati ad agire nel ruolo di utenti commerciali della piattaforma eFTI, mediante mezzi di identificazione elettronica rilasciati nell’ambito di un regime di identificazione elettronica conforme ai requisiti di cui al paragrafo 3; b) la verifica del controllo, da parte del sistema TIC affluente, dell’accesso degli utenti autorizzati ad agire nel ruolo di utenti commerciali della piattaforma eFTI, mediante un registro delle autorizzazioni di cui all’, paragrafo 1, lettera a); 6.   Per ciascuna sessione di accesso, la piattaforma eFTI assicura l’identificazione, l’autenticazione e l’autorizzazione dell’utente commerciale prima di consentire a quest’ultimo di trattare i dati eFTI.
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