Art. 3

In vigore dal 21 ott 2025
Il dazio compensativo definitivo istituito dall’ è riscosso anche sulle importazioni registrate conformemente all’, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/719 che sottopone a registrazione le importazioni. Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni stabilita in conformità all’, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/719, che è abrogato.
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Art. 3 Regolamento (UE) 2025/2118 — Testo vigente | Portale Normativo